CCNL Commercio: le novità da sapere

Come sai, il nostro CCNL di appartenenza è quello del Commercio, scaduto dal 2019. In attesa che il negoziato per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro possa portare a soluzioni tangibili a beneficio di tutti noi, Confcommercio, Federdistribuzione, Confesercenti e le Associazioni delle cooperative di consumo per la parte datorial e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno siglato un protocollo straordinario per dare una risposta economica in questa fase di alto livello d’inflazione, rincari energetici e incertezza internazionale.

Siglato l’accordo ponte, in attesa del rinnovo del contratto

Lo scorso 12 dicembre è stato siglato l’accordo che prevede il riconoscimento di un importo una tantum pari a 350 euro lordi al IV livello (200 euro con la busta paga di gennaio e 150 con quella di marzo), e l’erogazione, a decorrere da aprile 2023, di una somma pari a 30 euro lordi di aumento mensile al IV livello come acconto sui futuri aumenti contrattuali che arriverà con la busta paga di aprile. Per i sindacati si tratta di un accordo ponte “in attesa di definire la parte normativa e salariale dei CCNL di settore, uno step propedeutico al loro rinnovo che contribuisce ad attenuare la caduta del potere di acquisto di oltre 3 milioni di lavoratori e lavoratrici del comparto”, come dichiarato a Il Sole 24 Ore.

Che cosa prevede il protocollo

Ecco, nel dettaglio, che cosa prevede il testo di detto accordo:

  1. Le trattative per il rinnovo del C.C.N.L. TDS proseguiranno senza alcuna soluzione di continuità, in coerenza con le previsioni contenute nel presente Accordo e con l’intento comune di trovare possibili soluzioni nell’arco del prossimo anno, secondo il calendario di incontri allegato al presente protocollo (All. 1), volte a giungere alla sottoscrizione del C.C.N.L.
  2. Ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo, verrà corrisposto un importo una tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento ed erogato con le modalità di cui ai successivi punti 3 e 4.
  3. L’importo di cui al punto precedente verrà riconosciuto in due soluzioni, nelle quantità e alle scadenze di seguito indicate:

Liv. UT 1.1.2023 UT 1.3.2023
Quadri 347,22 260,42
I 312,78 234,58
II 270,56 202,92
III 231,25 173,44
IV 200,00 150,00
V 180,69 135,52
VI 162,22 121,67
VII 138,89 104,17

  1. Gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022. Non saranno conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
  2. L’importo di cui sopra non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del T.F.R.
  3. Le Parti si danno atto, inoltre, che, a partire dall’1.4.2023, verrà erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.

Liv. Acconto 1.4.2023
Quadri 52,08
I 46,92
II 40,58
III 34,69
IV 30,00
V 27,10
VI 24,33
VII 20,83

  1. Per gli importi corrisposti a livello aziendale a titolo di futuri aumenti contrattuali, si confermano le previsioni contenute nell’art. 216 “Assorbimenti” del vigente C.C.N.L. TDS.
  2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’erogazione degli importi di cui ai punti 2 e 6 avverrà con i criteri di proporzionalità.

 

Condividi l'articolo sui tuoi social!

Per qualsiasi informazione o richiesta siamo a tua disposizione, anche su Whatsapp! 

WhatsApp
0131.242444

Telefono
0131.242444

Email
info@audizentrum-al.it