CCNL Commercio: le novità da sapere
Come sai, il nostro CCNL di appartenenza è quello del Commercio, scaduto dal 2019. In attesa che il negoziato per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro possa portare a soluzioni tangibili a beneficio di tutti noi, Confcommercio, Federdistribuzione, Confesercenti e le Associazioni delle cooperative di consumo per la parte datorial e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno siglato un protocollo straordinario per dare una risposta economica in questa fase di alto livello d’inflazione, rincari energetici e incertezza internazionale.
Siglato l’accordo ponte, in attesa del rinnovo del contratto
Lo scorso 12 dicembre è stato siglato l’accordo che prevede il riconoscimento di un importo una tantum pari a 350 euro lordi al IV livello (200 euro con la busta paga di gennaio e 150 con quella di marzo), e l’erogazione, a decorrere da aprile 2023, di una somma pari a 30 euro lordi di aumento mensile al IV livello come acconto sui futuri aumenti contrattuali che arriverà con la busta paga di aprile. Per i sindacati si tratta di un accordo ponte “in attesa di definire la parte normativa e salariale dei CCNL di settore, uno step propedeutico al loro rinnovo che contribuisce ad attenuare la caduta del potere di acquisto di oltre 3 milioni di lavoratori e lavoratrici del comparto”, come dichiarato a Il Sole 24 Ore.
Che cosa prevede il protocollo
Ecco, nel dettaglio, che cosa prevede il testo di detto accordo:
- Le trattative per il rinnovo del C.C.N.L. TDS proseguiranno senza alcuna soluzione di continuità, in coerenza con le previsioni contenute nel presente Accordo e con l’intento comune di trovare possibili soluzioni nell’arco del prossimo anno, secondo il calendario di incontri allegato al presente protocollo (All. 1), volte a giungere alla sottoscrizione del C.C.N.L.
- Ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo, verrà corrisposto un importo una tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento ed erogato con le modalità di cui ai successivi punti 3 e 4.
- L’importo di cui al punto precedente verrà riconosciuto in due soluzioni, nelle quantità e alle scadenze di seguito indicate:
Liv. | UT 1.1.2023 | UT 1.3.2023 |
---|---|---|
Quadri | 347,22 | 260,42 |
I | 312,78 | 234,58 |
II | 270,56 | 202,92 |
III | 231,25 | 173,44 |
IV | 200,00 | 150,00 |
V | 180,69 | 135,52 |
VI | 162,22 | 121,67 |
VII | 138,89 | 104,17 |
- Gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022. Non saranno conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
- L’importo di cui sopra non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del T.F.R.
- Le Parti si danno atto, inoltre, che, a partire dall’1.4.2023, verrà erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
Liv. | Acconto 1.4.2023 |
---|---|
Quadri | 52,08 |
I | 46,92 |
II | 40,58 |
III | 34,69 |
IV | 30,00 |
V | 27,10 |
VI | 24,33 |
VII | 20,83 |
- Per gli importi corrisposti a livello aziendale a titolo di futuri aumenti contrattuali, si confermano le previsioni contenute nell’art. 216 “Assorbimenti” del vigente C.C.N.L. TDS.
- Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’erogazione degli importi di cui ai punti 2 e 6 avverrà con i criteri di proporzionalità.
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