Il bollo auto è una tassa automobilistica obbligatoria che deve essere pagata annualmente dai proprietari di veicoli immatricolati in Italia. Questa guida ti fornisce tutte le informazioni necessarie per comprendere come calcolare, pagare e gestire il bollo auto.
Come calcolare il bollo auto
Dal 1° gennaio 1998, il bollo auto si basa sulla potenza effettiva del veicolo espressa in kilowatt (kW), anziché sui cavalli fiscali. La potenza del veicolo è indicata sulla carta di circolazione.
- Potenza in kW: se il numero di kW contiene cifre decimali, queste non devono essere considerate. Ad esempio, se la potenza è di 47,80 kW, l’importo del bollo deve essere calcolato per 47 kW.
- Mancanza di kW: se la potenza in kW non è indicata, la tassa è calcolata sulla base della potenza massima espressa in cavalli vapore (CV).
Inoltre, dal 1° gennaio 2007, per le autovetture e gli autoveicoli trasporto promiscuo e per i motocicli, il bollo auto è differenziato in base alle normative comunitarie sulle emissioni inquinanti a esclusione delle autovetture e autoveicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno, a prescindere dalla normativa comunitaria. Per le autovetture e gli autoveicoli trasporto promiscuo con potenza fiscale superiore ai 100 KW (o 136 CV), il calcolo va effettuato aggiungendo all’importo base moltiplicato per 100 KW (o 136 CV), i singoli KW eccedenti i 100 (o i CV eccedenti i 136) moltiplicati per la tassa maggiorata.
Per gli autocarri con peso complessivo inferiore a 12 tonnellate, la tassa automobilistica deve essere versato in base alla portata.
Per gli autoveicoli adibiti al trasporto pesante con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate, il bollo auto deve essere versato in base al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell’asse motore: se questo è di tipo idropneumatico o equivalente (dato indicato sulla carta di circolazione) l’importo di competenza deve essere ridotto del 20%.
Per i ciclomotori fino a 50 cc e per i quadricicli leggeri (Minicar) con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 KW, solo se utilizzati sulla pubblica strada, deve essere corrisposta la tassa di circolazione con decorrenza gennaio/dicembre. Dal 1° gennaio 2014 da parte dei residenti in Lombardia non è più dovuta la tassa di circolazione annuale per ciclomotori e Minicar, ai sensi della L.R. 24/2014.
Bollo auto: esenzioni e riduzioni
Su tutto il territorio nazionale gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell’esenzione dal pagamento del bollo auto per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione.
Le autovetture e gli autoveicoli a uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.
Per il solo anno di pagamento 2024, ovvero per le scadenze da dicembre 2024 a novembre 2025, la Regione Piemonte ha introdotto esenzioni e riduzioni specifiche sulla tassa automobilistica per alcuni veicoli a doppia alimentazione.
Secondo l’articolo 26 della legge regionale n. 33 del 30/11/2023 (“Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025”), i veicoli a doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL che hanno concluso il ciclo di produzione con l’impianto già installato e che hanno già beneficiato dell’esenzione quinquennale saranno esenti dalla tassa automobilistica per il 2024. Inoltre, i veicoli a doppia alimentazione benzina/elettrico con potenza complessiva non superiore ai 100 kW, che hanno già usufruito dell’esenzione quinquennale, avranno diritto a una riduzione del 50% della tassa automobilistica.
Queste misure mirano a incentivare l’uso di veicoli meno inquinanti e a sostenere la transizione verso una mobilità più sostenibile.
Come pagare il bollo auto
Il pagamento del bollo auto può essere effettuato attraverso diversi canali:
- PagoBollo online (Bollonet di ACI)
- Delegazioni ACI
- Agenzie Sermetra
- Punti vendita Mooney
- Poste Italiane (online, allo sportello e tramite altri canali disponibili)
- Punti vendita Lottomatica
- Agenzie di pratiche auto autorizzate (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)
- Banche e altri operatori aderenti all’iniziativa PSP (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
- App IO (scansionando il QR code o inserendo manualmente i dati dalla notifica ricevuta)
Il costo dell’operazione varia in base alla modalità di pagamento e al punto di servizio scelto. È consigliabile verificare i costi presso i singoli intermediari prima di procedere con il pagamento.
Quando pagare il bollo auto
Il pagamento del bollo auto deve essere effettuato entro la scadenza prevista. In caso di ritardo, si applicano sanzioni e interessi legali. La sanzione per il pagamento tardivo è del 30%, con riduzioni previste per il ravvedimento sprint e operoso.
In Piemonte, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per le autovetture e gli autoveicoli adibiti a uso di noleggio senza conducente è prevista la facoltà di versare la tassa automobilistica con periodicità quadrimestrale.
Superbollo: addizionale erariale per veicoli oltre 185 KW
Per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a 185 kW, è prevista un’addizionale erariale di 20 euro per ogni kW oltre i 185 kW.
A partire dall’anno 2012 sono tenuti al pagamento del superbollo coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica (e quindi del superbollo), risultano essere al PRA proprietari del veicolo. In caso di usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, leasing o noleggio a lungo termine senza conducente, sono tenuti al pagamento del superbollo coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica (e quindi del superbollo), risultano essere al PRA usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di leasing o utilizzatori a titolo di noleggio a lungo termine senza conducente.
L’addizionale si riduce dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo e non è più dovuta dopo venti anni.
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